Principio di Legalità
Principio cardine del diritto penale.
Stabilito dall’art. Art. 1 C.p. che stabilisce:
nessuno può essere punito per un reato che non sia stabilito dalla legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.”
E’ frutto del pensiero illuministico, del principio della separazione dei poteri del Montesquieu, l’affermazione del primato della legge in materia penale per garantire il cittadino dagli arbitri del potere esecutivo e del potere discrezionale del giudice (Beccaria -> Principio di Precisione).
Questa sfera di garanzia abbraccia anche le misure di sicurezza per cui all’art. 199 c.p. viene stabilito che
nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente previste dalla legge.
La Costituzione Italiana recepisce il principio di legalità in tutti i suoi significati e all’art. 25 co.2 stabilisce:
nessuno può essere punito se non in forza di una legge
e all’art. 25 co.3 per le misure di sicurezza
nessuno piò essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Dato il carattere rigido della C. repubblicana il principio di legalità acquista carattere vincolante anche per i legislatore che non può spogliarsi del monopolio della produzione delle norme penali rinviando ad atti del potere esecutivo l’individuazione del precetto e/o della sanzione.
Così che il monopolio della potestà punitiva compete al Parlamento unico rappresentante della volontà popolare. Mentre l’esecutivo è espressione della volontà della maggioranza parlamentare e il giudiziario è privo di qualsiasi investitura.
Per “legge” deve intendersi Legge Formale escludendo:
- decreti legge
- decreti legislativi
Anche se la prassi parlamentare e governativa ha fatto ampio ricorso ai decreti legge soprattutto nella fase anteriore al divieto assoluto di reiterazione dei decreti legge non convertiti imposto dalla CORTE COSTITUZIONALE nel 1996. Di recente sono stati varati con lo strumento del Decreto Legge vari provvedimenti (c.d. Pacchetto Sicurezza 2008, figura delittuosa degli atti persecutori, delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).
Anche della Delega legislativa il Parlamento fa ampio uso soprattutto per attuazione di direttive comunitarie.
Gran parte della dottrina interpretando la riserva di legge ex. art. 25 Cost. come riserva di legge in senso materiale approva l’orientamento della la prassi.
Unica deroga alla Riserva di Legge.
Dec. governativi in tempo di guerra (art. 78 Cost) possono essere fonte di norme penali su delega espressa del Parlamento.: prevede la delega della potestà punitiva al solo governo e non all’autorità militare! quindi è escluso che essa possa legiferare.