Tutela giurisdizionale dei diritti

Responsabilità extracontrattuale o Aquiliana

Possiamo dire che esistono due tipi di responsabilità, con implicazioni diverse tra loro.

  • CONTRATTUALE
  • EXTRACONTRATTUALE

Quella extracontrattuale è detta anche “aquiliana”, nome che deriva dalla legge romana che l’ha disciplinata per la prima volta, e regola il comportamento illecito non derivante da un dovere specifico ma generico.

Quella contrattuale, come suggerisce il termine stesso, è delineata da un contratto scritto, quindi da doveri specifici.

La norma che sta alla base della responsabilità extra-cont. è l’art. 2043 del codice civile, che dispone:

qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Semplificando, chiunque causi un danno a un’altra persona, attraverso il proprio comportamento, consapevole o meno, deve risarcire la vittima.

In via generale un soggetto che vuole far valere un proprio diritto deve sempre rivolgersi ad un giudice.

Se il privato cittadino si fa, per cosi dire, giustizia da solo, incorre in reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Ipotesi eccezionali di autodifesa sono:

  • diritto di ritenzione;
  • eccezione di inadempimento;
  • diffida ad adempiere;
  • difesa del possesso, finche la violenza è in atto.

Il diritto del cittadino di rivolgersi ad un organo pubblico per ottenere la tutela di un diritto soggettivo che ritiene sia stato leso si chiama ”azione”.

Si chiama “attore” colui che esercita questo diritto, quindi propone l’azione. Colui contro il quale l’azione si propone si chiama “convenuto”.

Il diritto di agire è garantito dalla Costituzione all’Art. 24, non può essere ne limitato ne soppresso nei confronti di nessuno e per nessuna ragione. Allo stesso tempo viene garantito ad ogni cittadino il diritto di difendersi e che siano assicurati ai meno abbienti i mezzi necessari per difendersi.

Se tra me ed un altro soggetto sorge una controversia circa la sussistenza di un diritto soggettivo in mio favore si instaura un processo di cognizione per individuare il comando contenuto nella norma sostanziale applicabile al caso concreto.

Es. Io Tizio ritengo che Caio, a causa della sua condotta mi abbia provocato un danno, quindi debba risarcirmi, il giudice, accertato che io abbia ragione affermerà che, in base all’art. 2043 del C.C. Tizio è tenuto a corrispondermi una somma equivalente al pregiudizio arrecato.

Se nonostante la sentenza non riesco ad ottenere il risarcimento del danno, posso instaurare contro di lui un processo di esecuzione per realizzare il comando contenuto nella sentenza.

Durante il processo di cognizione posso tutelarmi per evitare che Tizio si spogli dei suoi beni e mi impedisca di soddisfarmi, posso avvalermi di un processo cautelare il cui scopo è quello di mantenere lo stato di fatto esistente per rendere eseguibile la sentenza o l’accertamento che si è richiesto al giudice.

L’azione di cognizione tende a diverse finalità:

  • accertamento dell’esistenza di un rapporto giuridico incerto o controverso;
  • emanazione di un comando di eseguire una prestazione da parte del soggetto soccombente riconosciuta all’attore;
  • costituzione, modificazione o estinzione di rapporti giuridici quindi alla modifica di una situazione preesistente (es. sentenza che pronuncia la separazione coniugale cessano gli obblighi di convivenza e assistenza reciproca)