FILOSOFIA DEL DIRITTO

Situazioni giuridiche soggettive

Si riferisce alla dimensione soggettiva di una norma, l’attributo(autorità, obbligo, ecc.) ascritto da una norma ad un soggetto.

Le s.g.s. sono riducibili a diverse combinazioni di 8 situazioni elementari:

  • pretesa
  • obbligo
  • libertà
  • non pretesa
  • soggezione
  • potere
  • incompetenza
  • immunità

Sono elementari in quanto non ulteriormente scomponibili e perché suscettibili di essere combinate tra loro.

Queste otto possono essere raggruppate in due classi: primarie ovvero norme di condotta, secondarie ovvero norme sulla disciplina della creazione delle stesse norme di condotta.

Primarie:

  • obbligo: s.g.s. di un soggetto al quale sia rivolto un comando o un divieto;
  • pretesa: s.g.s. di un soggetto a cui una norma consente di esigere l’adempimento di un obbligo da parte di u terzo soggetto;
  • libertà : s.g.s. di un soggetto cui una norma consente di tenere un dato comportamento o nessuna norma imperativa imponga di tenere un dato comportamento;
  • non pretesa: s.g.s. di un soggetto cui una norma esplicitamente neghi o sottragga una pretesa sia che nessuna norma attribuisca esplicitamente una pretesa.

Specifichiamo:

La libertà non è altro che l’assenza di obblighi e la non pretesa non è altro che l’assenza di pretese.

Libertà e obbligo sono entità create dal diritto. Non esistono in natura.

Secondarie:

  • potere: s.g.s di colui al quale una norma consente di creare o modificare p.g.s. primarie in capo a se o altri soggetti (creare nuovi obblighi o nuove pretese, o privare di obblighi e pretese)
  • soggezione: la s.g.s di un soggetto la cui situazione g.s. primaria può essere modificata da un altro soggetto);
  • incompetenza: si dice i. l’assenza di potere che può derivare:
  1. esistenza di una norma che privi il soggetto di potere;
  2. dall’assenza di norma che gli attribuisca il potere.
  • immunità: assenza di soggezione che come la incompetenza può derivare da 1 o 2

Rapporto giuridico

Si dice Rapporto Giuridico ogni relazione tra due soggetti che si disciplinata (istituita) da norme giuridiche.

Il diritto regola rapporti inter-soggettivi conferendo ai soggetti che entrano in rapporto vantaggi e svantaggi correlati che sono appunto le situazioni giuridiche soggettive di cui sopra.

I rapporti giuridici sono vari ma tutti possono essere ricondotti a due tipi

  1. Rapporti istituiti da norme di condotta. Es. il rapporto di credito.
  2. Rapporti istituiti da norme sulla produzione giuridica, che disciplinano la produzione di norme di condotta, ovvero obblighi e pretese. Si instaura un Rapporto di potere tra due soggetti. Norma conferisce a Sempronio il potere di creare obblighi e pretese in capo a Mevio è una seconda norma impone a Mevio una soggezione corrispondente.