FILOSOFIA DEL DIRITTO.
Norme
La classe delle norme giuridiche comprende 2 sottoclassi:
- norme giuridiche in senso stretto;
- norme giuridiche in senso ampio.
Norme giuridiche in senso stretto sono prescrizioni (comando) di fare o omettere dotate di una struttura condizionale e contenuto generale o astratto.
Norme giuridiche in senso ampio o generico sono enunciati non prescrittivi quali norme di competenza, di rinvio, sui conflitti tra norme. Ecc.
Con “prescrizione” si intende:
- l’atto di prescrivere, un atto linguistico inteso a guidare la condotta umana
- come enunciato prescrittivo , enunciato che verte su una condotta e la qualifica come obbligatoria o doverosa (comando o proibizione)
- prescrizione in quanto significato (contenuto dell’atto di prescrizione)
L’enunciato prescrittivo non è una norma ma la formulazione di una norma (disposizione normativa).
Una norma è una prescrizione condizionale o ipotetica del tipo Se .... allora ...
Se = antecedente
Allora = conseguente o apòdosi
Se si riferisce ad una classe di circostanze di fatto dette “fattispecie” (oggetto)
Allora si riferisce ad una classe di conseguenze giuridiche che costituiscono il modo di disciplina (come è disciplinato?)
Quindi generalesi intende prescrizione che ha per oggetto una classe di fattispecie astratte
Prescrizione astratta significa che non si riferisce ad una singola fattispecie e allo stesso tempo non si riferisce a fattispecie già verificate (future).
Il concetto di astrattezza ci permette di distinguere tra disporre per il futuro e provvedere per il passato.
Un norma è una prescrizione per il futuro, un provvedimento è una prescrizione per il passato (retroattiva).
Norme e provvedimenti sono prescrizioni con una diversa struttura logica:
- l’enunciato che esprime una norma ha una struttura logica condizionale (se…);
- l’enunciato che esprime un provvedimento ha un struttura latente (poiché..)
- l’antecedente di un provvedimento verte su fatti passati già accaduti;
- l’antecedente di una norma verte su fatti futuri.