FILOSOFIA DEL DIRITTO.
Norme in senso generico
Le norme in senso generico non sono suscettibili di obbedienza o violazione, cioè non dirigono il comportamento ma sono funzionalmente dipendenti dalle prescrizioni.
Infatti:
- le n.di comp. conferiscono il potere di creare o abrogare prescrizioni;
- le n. Permissive svolgono la funzione di abrogare o derogare a prescrizioni esistenti;
- le n.definitorie svolgono la funzione di precisare il significato di altre prescrizioni in cui è utilizzato il termine definito.
- le n. Interpretative determinano il contenuto di prescrizioni esistenti
- ECC.
Tutte le norme non prescrittive svolgono una qualche funzione in relazione alle norme prescrittive (prescrizioni)
Perciò si dicono frammenti di norme
A volte sono denominate costitutive in quanto creano un qualche effetto giuridico, che non sia la nascita di un obbligo.
Si dice metanorma una norma che ha ad oggetto un’altra norma oppure altre disposizioni.
Si dicono in senso lato metanorme anche norme che hanno ad oggetto non altre norme ma atti normativi
Si dicono norme primarie le comuni norme di condotta, che attribuiscono o impongono situazioni giuridiche soggettive ai comuni cittadini
Si dicono norme secondarie le norme che conferiscono poteri (normativi, esecutivi e giudiziari), ovvero norme di produzione e applicazione del diritto.
Si dicono formulate le norme che trovano espressa enunciazione in una qualche disposizione normativa;
Sono inespresse norme ricavate dalle norme formulate.
Si dicono norme sulla produzione giuridica tutte quelle che disciplinano la creazione di altre norme.
Comprendono due classi:
- quelle che stabiliscano quali organi e con quali procedimenti siano competenti a produrre altre norme. In norme di p. in senso stretto, hanno carattere formale in quanto non riguardano il contenuto della normazione;
- tutte quelle norme che limitano il contenuto della normazione futura. Norme di p. in senso lato, hanno carattere sostanziale in quanto attengono al contenuto della normazione futura.
Nell’ambito del contenuto si distingue tra loggetto della disciplina, ovvero la classe di fattispecie prese in considerazione e il modo di disciplina ovvero il tipo di conseguenza giuridica connessa a quella fattispecie.
Nell’ambito delle n.d.p. In senso stretto vi sono
- a) norme che conferiscono competenze normative;
- b) norme che disciplinano l’esercizio del potere stesso.
A) Il potere normativo conferito da una norma di c. non è mai generico ma viene conferito il potere di creare una specifica fonte del diritto (es. legge ordinaria statale, legge regionale, regolamento parlamentare ecc.) provvisto di proprio nome e regime giuridico corrispondente.
Quindi, ogni norma di competenza:
- autorizza un organo a creare un certo tipo di fonte
- contribuisce a definire la fonte in questione.
B) sono tutte quelle norme che determinano il procedimento di formazione del tipo di fonte cui si riferiscono.
Anche le norme procedimentali presentano un duplice aspetto:
- prescrivono l’adozione di un determinato procedimento per la creazione di una determinata fonte;
- contribuisce a definire la fonte in questione
Le norme sulla produzione in senso lato comprendono due sottoclassi:
- norme relative all’oggetto della disciplina;
- norme relative al modo di disciplina dei diversi oggetti.
A loro volta quelle relative all’oggetto comprendono:
- norme che circoscrivono l’oggetto di una competenza normativa, circoscrivono la competenza della fonte in questione a materie enumerate;
- norme che riservano una competenza normativa ovvero riservano una data materia ad una data fonte.
Es. Riserva di legge costituzionale. Con la riserva di una data materia la disposizione fa tre cose:
- permette alla legge di disciplinare quella materia
- vieta ad ogni altra fonte di disciplinare quella materia
- vieta alla legge di delegare ad altre fonti la disciplina della materia in questione.
Le norme relative al modo di disciplina limitano il modo in cui un certo oggetto può essere disciplinato. Fissa dei limiti che possono essere:
- diretti: tutte le norme che predeterminano senz’altro in positivo o negativo il contenuto della normazione futura;
- indiretti: derivano dalla combinazione di due o più norme. Ovvero a) le norme con le quali una data fonte disciplina direttamente una fattispecie, b) le norme con le quali la stessa fonte stabilisce la propria superiorità rispetto alle altre fonti. La fonte subordinata non puo contenere norme che contraddire norme del primo tipo.