FILOSOFIA DEL DIRITTO

Principi

In dottrina si usa dire che in ogni sistema giuridico si compone di due tipi di norme

  • regole
  • principi

Una regola è un enunciato condizionale che connette una determinata conseguenza giuridica ad una classe di fatti.

I giuristi considerano princio una norma che presenta due caratteri fondamentali

  • abbia carattere fondamentale
  • sia affetta da una particolare forma di indeterminatezza

Dato un complesso di norme si considerano principi quelle norme che incorporano valori, sentimenti di giustizia, decisioni politiche.

I principi sono norme fondamentali nel senso che:

  • danno fondamento ad altre norme
  • non richiedono o non hanno a loro volta nessun fondamento assiologico.

Sono norme che rivestono particolare rilevanza nell’ordinamento giuridico e appaiono come norme caratterizzanti di un determinato ordinamento.

La seconda caratteristica riguarda il loro contenuto e struttura logica.

I principi sono norme indeterminate in quanto:

  • a fattispecie aperta: l’antecedente dei principi è aperto al contrario delle norme, in quanto non enuncia esaustivamente i fatti in presenza dei quali si produce la conseguenza giuridica corrispondente
  • norme defettibili: esse ammettono delle eccezioni implicite non stabilite dalla norma stessa ne in altre norme perciò totalmente indeterminate. Non può essere applicata mediante un semplice ragionamento deduttivo.
  • norme generiche: è una norma che esigé la formulazione di altre norme che le diano attuazione
  • può essere attuata in diversi modi alternativi.

Classificazione

  • costituzionali: assolutamente vincolanti per il legislatore (costituzione rigida)
  • di semplice rango legislativo: possono essere derogati o abrogati dalla legge stessa.

Vi sono principi che:

  • abbracciano l’intero ordinamento (libertà, diritto di agire in giudizio, libertà di impresa ecc)
  • riguardano uno specifico settore: es. diritto civile, diritto amministrativo, diritto penale ecc.

Poi distinguiamo tra

  • principi espressi
  • principi inespressi o impliciti (principio di tutela della buona fede)