Ordinamento Penitenziario e Esecuzione delle Pene Detentive
La Costituzione impegna il legislatore a orientare la pena verso la rieducazione del condannato e favorire il reinserimento di esso nella società.
La legge sull’ordinamento Penitenziario e il Regolamento di esecuzione si sono sforzati di dar vita ad un sistema penitenziario rispondenti alle indicazioni costituzionali.
Il legislatore si è preoccupato innanzitutto di arginare l’azione desocializzante del carcere risparmiando gli effetti di annientamento della personalità e rovinose forme di contagio criminale.
In secondo luogo il legislatore ha cercato di salvaguardare alcuni rapporti tra il condannato e la società aprendo il carcere verso l’esterno durante l’esecuzione della pena attraverso colloqui, accesso a giornali tv e radio.
La legge penitenziaria delinea i principi di un positivo trattamento del condannato volto a modificare gli atteggiamenti che siano di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale.
Infine hanno fatto la comparsa gli istituti dell’affidamento in prova e della semilibertà.
Una nuova tappa nella evoluzione della pena penitenziaria è rappresentato dalla legge n. 663 10 Ottobre 1986 - Legge Gozzini recante “modifica sulla legge sull’ordinamento penitenziario ed esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”.
Tra le nuove misure si pensi all’istituto della Detenzione Domiciliare e l’ampliamento del campo di applicazione dell’affidamento in prova e della semilibertà.
La legge n. 165 del 27 Maggio 1998 (legge Simeone) riforma ulteriormente la disciplina delle misure alternative.
L’innovazione riguarda infatti la sospensione delle pene detentive fino a 3 anni: a norma del nuovo articolo 656 c.p.p., quando la condanna diviene definitiva il p.m. , contestualmente all’ordine di esecuzione della pena, deve disporre la sospensione della sua esecuzione, a meno che il condannato non si trovi in stato di custodia cautelare in carcere o sia autore di uno dei delitti di cui all’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario.
La sospensione dura 30gg durante i quali il condannato può presentare istanza di ammissione ad una misura alternativa.
Ulteriori innovazioni introdotte dalla legge riguardano la generale estensione alle pene residue dei limiti previsti dalla legge in riferimento alle pene inflitte, ai fini della ammissione alle misure alternative:
- l’espressa previsione della possibilità di applicare l’affidamento in prova prescindendo dalla osservazione della personalità in istituto nei confronti di tutti i condannati (anche di quelli che non siano sottoposti a custodia cautelare in carcere).
- Un vistoso ampliamento dell’area applicativa della detenzione domiciliare che verrà poi accentuata dalla legge n. 40 del 2001.
Modifiche relative alla esecuzione della pena sono state introdotte dalle legge n.251/2005 - Legge ex Cirielli:
- restrizioni all’accesso a istituti di favore per i recidivi ed in particolare ai recidivi reiterati ex art. 99 co 4 c.p.
- nel contempo la legge ha introdotto una nuova ipotesi di detenzione domiciliare.
Ulteriori restrizioni all’accesso alle misure estro-murarie sono state previste per gli stranieri clandestini e autori di reati sessuali da:
- legge n. 125/2008: ha escluso nei confronti dei clandestini della operatività della sospensione delle pene detentive: i clandestini non potranno più accedere alle misure alternative dallo stato di libertà.
- per gli autori di reati sessuali potranno accedere alle misure alterntivesubordinatamente alla valutazione dei risultati della osservazione scientifica della personalità condotta almeno per un anno all’interno di un istituto penitenziario.
Complessivamente le riforme introdotte dal 1998 hanno ampliato l’ambito di applicazione delle pene alternative comprendendo anche forme di criminalità medio-gravi.
Con il d.P.R. n.230/2000 è stato introdotto un nuovo regolamento recante nuove norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.
Con esso sono stati introdotti:
- interventi sulla disciplina del lavoro all’esterno e sui colloqui
- disposizioni concernenti il trattamento dei detenuti stranieriin modo che si tenga contro delle differenze culturali e difficoltà nella lingua.
Misure di detenzione alternativa.
- affidamento in prova ai servizi sociali
- detenzione domiciliare
- semilibertà
Esse non sono tipi autonomi di pena ma diverse modalità di esecuzione della pena detentiva.
Esse non sono disposte dal giudice di cognizione ma dal tribunale di sorveglianza che è un giudice diverso e in un tempo successivo alla condanna.
In secondo luogo l’applicazione della detenzione alternativa presuppone l’inizio della esecuzione della pena detentiva con diverse eccezioni.
L’accesso alle misure alternative è precluso per coloro che mantengano collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
Restrizioni sono previste per il recidivo reiterato il quale tra l’altro non può accedere più di una volta all’affidamento in prova, delle detenzione domiciliare e della semilibertà.
In base al d.l. 286/98 come modificato dalla legge n. 189/2002, lo straniero privo di permesso di soggiorno che deve scontare una pena detentiva non superiore ai 2 anni, può essere disposta l’espulsione a titolo di misura alternativa.
La Corte C. ha stabilito che la mancanza di un titolo abilitativo alla permanenza nel territorio dello Stato non è univocamente sintomatica di una particolare pericolosità sociale del condannato e non può quindi giustificare una preclusione assoluta all’accesso alle misure alternative alla detenzione previste dall’ordinamento.
Affidamento in prova al servizio sociale.
Art. 47 ord.pen. prevede che il condannato sia affidato ad un periodo di prova per un periodo pari alla durata della pena detentiva da scontare. Durante questo periodo soggiace ad una serie di obblighi e doveri e viene affidato al servizio sociale che svolge funzioni di controllo e di aiuto.
Se la prova ha esito positivo si estingue la pena e viene meno ogni effetto penale della condanna.
All’atto dell’affidamento il tribunale di sorveglianza può dettare delle prescrizioni relative ai rapporti tra il condannato e i servizi sociali, lavoro, dimora soggiorno ecc.
Questi obblighi previsti dall’art. 47 non hanno né carattere vincolante né tassativo nel senso che al condannato può essere imposta qualsiasi prescrizione che gli impedisca di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.
Il tribunale di sorveglianza è tenuto a disporre che il condannato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.
L’ambito applicativo dell’affidamento in prova è circoscritto ai condannati ad una pena detentiva inflitta non superiore ai 3 anni.
Il legislatore, con legge 356/92 ha chiarito che per pena inflitta debba intendersi da scontare in concreto. Quindi della pena al netto di quella già espiata o estinta (es. indulto).
Per l’ammissione non è più indispensabile che il condannato abbia trascorso un periodo in carcere destinato all’osservazione della personalità (l. Simeone).
Tuttavia di recente è stato introdotto un periodo di osservazione obbligatorio di un anno per gli autori di reati sessuali.
Per poter concedere il periodo in prova è necessario che il T.d.S., sulla base della osservazione della personalità o del comportamento del condannato dopo la commissione del reato, ritenga che il provvedimento contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.
La discrezionalità del g., per espressa volontà ligislativa in materia di affidamento in prova deve esercitarsi in base all’esclusivo criterio di prevenzione speciale nella forma della rieducazione e neutralizzazione.
Il T.d.S. ha una ampia discrezionalità anche in materia di revoca del provvedimento: un comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni che gli sono state imposte può provocare la revoca ma non necessariamente.
Art. 47 prevede la revoca solo allorquando la violazione sia incompatibile con la prosecuzione della prova.
La Corte Costituzionale ha stabilito che spetta la T.d.S. stabilire la pena detentiva residua da espiare tenuto conto delle limitazioni e del comportamento durante il periodo di affidamento.
Quanto alla prassi, l’affidamento in prova ai servizi sociali trova da tempo ampia applicazione ed è tendenzialmente in crescita.
Misure speciali sono previste per i malati di AIDS e i tossicodipendenti cronici.
Detenzione domiciliare.
Introdotta dalla legge Gozzini, prevista dall’art. 47 ter ord. pen. prevede l’espiazione della pena detentiva nell’abitazione del condannato, in altro luogo di privata dimora o in un luogo pubblico di cura e assistenza.
Il condannato è sottoposto a prescrizioni dal tribunale di sorveglianza sulla falsa riga di quelle previste per gli arresti domiciliari:
- in primo luogo non deve allontanarsi dal luogo in cui espia la pena (salvo casi eccezionali);
- non deve comunicare con persone diverse da quelle che lo assistono o con cui coabitano.
Se si allontana e l’allontanamento si protrae per più di 12 ore, il condannato risponde ad una nuova forma di evasione punibile ai sensi dell’art. 385 c.p. e può comportare la revoca del regime di detenzione domiciliare.
Per il controllo può farsi ricorso a dispositivi elettronici a condizione che le autorità dispongano di tali strumenti e il condannato accetti di essere sorvegliato elettronicamente.
L’applicazione riguarda varie ipotesi.
Prima ipotesi:
- età maggiore ai 70 anni
- mai condannato per recidiva
- non sia delinquente abituale, professionale o per tendenza
- indipendentemente dalla entità della pena inflitta purché si tratti di reclusione
- sono esclusi i condannati all’arresto e i condannati alla reclusione per alcuni reati gravissimi.
Seconda ipotesi:
- donna incinta o madre di un minore di 10 anni convivente
– padre di minore di 10 anni convivente se la madre è deceduta o impossibilitata ad assistere il minore– persona gravemente inferma– ultra settantenne se inabile anche parziale– minore di anni 21 con comprovate esigenze di salute, studio, lavoro o famiglia.
In tutti questi casi la pena della reclusione non sia superiore ai 4 anni, nessun limite per l’arresto.
Se condannato per recidiva reiterata ex. art. 99 c.p. la pena non deve superare i 3 anni.
Una terza ipotesi di detenzione domiciliare è stata introdotta dalla legge Simeone per il rinvio della pena detentiva, qualunque sia l’ammontare della pena.
Una quarta ipotesi individuata ancora per effetto della legge Simeone, dall’art. 147 ord.pen. applicabile a qualsiasi condannato che debba scontare una pena superiore ai due anni anche se costituente parte residua di maggiore pena quando non ricorrano i presupposti per l’affidamento in prova e sempre che la d.d. sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta nuovi reati.
Una quinta forma di detenzione domiciliale è prevista per i condannati affetti da AIDS o grave deficienza immunitaria in alternativa all’affidamento in prova, che intendano intraprendere o hanno in corso un programma di cura e assistenza. Non ha limiti di pena ed ha contenuti eminentemente propedeutici.
Sesta forma di detenzione domiciliare è prevista alle madri di prole di età non superiore ai 10 anni, condannate a pena eccedente i 4 anni, che abbiano espiato almeno 1/3 della pena o almeno 15 anni nel caso di condanna all’ergastolo. Il tribunale di sorveglianza deve accertare che non sussistano pericoli di commissione di ulteriori delitti e che vi sia la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli.
Alle stesse condizioni può essere concessa al padre detenuto se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.